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Al fine di affrontare l’apprendimento,
l’interpretazione e la relativa traduzione della terminologia giuridica nel
campo del diritto commerciale è importante, in via preliminare, stabilire alcuni
aspetti essenziali di carattere definitorio atti a delineare i contorni di
questa branca giuridica. Attraverso questa breve digressione si cercherà di
esplicare alcuni aspetti linguistici caratterizzanti il diritto commerciale
italiano, descrivendone sinteticamente alcuni profili, per poi affrontarne altri
afferenti a
Business Law
e
Commercial Law
con lo scopo di avviare un processo di comparazione che faciliti, in certa
misura, lo studio delle formule espressive inglesi in questo ambito giuridico.
Infatti, non è possibile prevedere una completa corrispondenza tra questo
settore del nostro diritto - che tra molteplici istituti e disposizioni si
occupa principalmente dell’impresa in tutte le sue forme, individuale e
associata, ricomprendendo in tale ultima categoria le società di persone e di
capitali - e il relativo regime giuridico anglosassone. Per procedere nella
presente analisi, è necessario incedere per punti fondamentali partendo da un
assunto basilare: il diritto commerciale italiano appartiene al diritto privato
e le norme che lo disciplinano discendono principalmente dal codice civile, ma
anche da norme speciali, tra cui per esempio, è possibile citare, tra i diversi
settori, il campo delle procedure concorsuali 1
e gli atti dell’imprenditore 2.
Pertanto, alla stregua di quest’ultimo assunto si rileva una certa difficoltà a
tracciarne limiti definiti che discendano, per esempio, da un determinato codice
oppure da un testo unico e che ne delineino i contorni in maniera netta e
circoscritta. Alla luce di quanto sinteticamente esplicato, per trovare un
riscontro nel diritto angloamericano risulta opportuno iniziare il presente
studio analizzando il concetto di Business
Law specificando che prendendo in esame uno dei numerosi manuali aventi a
oggetto tale disciplina 3, i principali temi giuridici esaminati sono
Company Law,
Partnership Law
e Contract Law.
La presente indagine, la cui prospettiva
è eminentemente linguistica, scaturisce proprio dal concetto di
business
e, tra le diverse accezioni proposte
dall’Oxford Dictionary, tale ultimo vocabolo corrisponde a
trade, ossia «the activity of making, buying and selling or
supplying goods or services for money» 3.
Questa definizione richiama alla mente la nozione di impresa del sistema
italiano che indica «l’organizzazione di capitale e lavoro diretta alla
produzione o scambio di beni o di servizi a fine di lucro» 4.
Inoltre, proseguendo la disamina relativa al lemma
business, un’ulteriore accezione cui è possibile fare riferimento è
company ossia «l
a commercial organization such as a company, shop/store or factory » 5.
Sul piano della disciplina giuridica,
pertanto, partendo da queste brevi e introduttive considerazioni,
Business Law
è un campo che sicuramente disciplina le società sia di persone,
partnership, che di capitali,
company: in tal senso è possibile
ravvisare una relativa convergenza di categorie e istituti giuridici comuni tra
i due sistemi. Infatti, concentrando la nostra attenzione sulla parola
company, che indica «a business organization that makes money
by producing or selling goods or services » 6,
abbiamo l’opportunità di focalizzare nuovamente la nostra attenzione sul termine
business che comporta diverse forme di
organizzazione attraverso cui si svolge l’attività d’impresa. Provando ad
accostare la precedente definizione alla disciplina giuridica italiana, una
società, in base all’articolo 2247 del codice civile italiano, è fondata su un
accordo che intercorre tra due o più persone attraverso cui le stesse
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica
al fine di dividerne gli utili 7.
Se procediamo nell’approfondimento, sul
piano terminologico, del termine company,
scopriamo che la definizione tratta dal Black’s Law Dictionary ci permette di
fare alcune ulteriori riflessioni ai fini della presente analisi, e comunque la
definizione codicistica italiana di cui sopra trova un relativo riscontro nel
sistema angloamericano: «a corporation -
or, less commonly, an association, partnership, or union - that carries on a
commercial or industrial enterprise » 8.
In sostanza, alla luce della precedente definizione, una
company
può assumere la forma giuridica di una
corporation,
che è una società di capitali e che corrisponde alla denominazione tipica
americana, mentre la parola
company è
utilizzata prevalentemente in British
English.
Secondo la classificazione di cui sopra,
altra figura giuridica cui si fa cenno definendo una
company è la partnership che secondo il
Black’s Law Dictionary indica: «a voluntary association of two or more persons who jointly own and carry on a business for
profit » 9.
Tale spiegazione è molto simile a quella che è possibile discendere dal
Partnership Act del 1890
(s.1) che
statuisce: «Partnership is the relation
which subsists between persons carrying on a business in common with a view of
profit». Facendo una comparazione tra la definizione tratta dal dizionario
americano e la normativa inglese, è possibile notare che l’elemento
personalistico è comune alle due fonti oggetto di analisi e che la
partnership
si ricollega alle società di persone che il nostro diritto commerciale
disciplina compiutamente. Inoltre, altro punto di convergenza tra le definizioni
che precedono, è il riferimento al concetto di
business,
inteso in tale quadro come attività d’impresa svolta in forma associata e
caratterizzata da uno scopo lucrativo. Nel novero delle
business entity che possono configurarsi concretamente, vi è una figura giuridica
peculiare, non molto diffusa, scaturente da una sorta di
blend tra le parole
corporation e partnership: corpnership 10,
la cui esplicazione si trae dal Black’s: «a
limited partnership (usu.
Having many public investors as limited partners) whose general partner is
a corporation».
Tale spiegazione del termine trova
una conferma anche in un articolo del 2004 tratto dal
sito dell’American Bar Association 11
dal titolo
LLCs 12: Is the Future Here? A
History and Prognosis, dove di questa
espressione è fatto un brevissimo e incidentale cenno.
Tornando alla definizione di
company tratta dal dizionario Black’s,
va fatto riferimento anche al concetto di
enterprise,
sia essa
commercial o industrial, «an organization or venture, esp. for
business purposes »13,
ossia l’impresa, come già esposto nella parte introduttiva, che costituisce un
altro caposaldo del diritto commerciale italiano. Tale formulazione ricomprende
anche il concetto di venture, «an undertaking that involves risk;
esp. a speculative commercial enterprise» 14
che in sé contiene anche il concetto di rischio, elemento cui l’imprenditore è
costantemente esposto e che l’impresa per definizione impone. Infatti, il
termine
undertaking fa riferimento alla
nozione di assunzione della responsabilità e può riferirsi proprio alla
posizione dell’imprenditore.
Avendo definito una
company in primo luogo come una corporation,
vale la pena riflettere sull’uso di tale ultimo termine che corrisponde secondo
una definizione più specifica a «an entity (usu. a business) having authority under law to act as a single
person distinct from the shareholders who own it and having right to issue stock» 15.
Tale formulazione introduce il concetto di
entity
che può assumere le vestigia di un’attività d’impresa e che è legittimata,
secondo la legge, ad agire come persona giuridica distinta dagli azionisti che
ne sono titolari e che hanno il diritto di emettere azioni,
issue stocks, e proprio alla stregua di questa spiegazione
fornita dal dizionario americano già citato, è possibile ricollegare la
corporation
alla categoria delle società di capitali.
Proseguendo nell’approfondimento del
termine
corporation, alla luce della
precedente definizione, comparandola anche con il concetto di
corporation 16
che risulta dal dizionario Codeluppi 17
- ove è definita come ente giuridico, persona giuridica e poi anche società di
capitali - è interessante notare che le considerazioni riguardo tale termine
risultano molto simili anche perché, in quest’insieme di formule aventi
carattere esplicativo si nota un chiaro riferimento alla
legal personality. Tale espressione può ricollegarsi alla
formula artificial being, che è
distinta dai singoli soci,
member, che la compongono.
Inoltre, la corporation può essere
indicata anche attraverso altre locuzioni, quali ad esempio il concetto di
corporate body che esprime
sinteticamente un ‘ente dotato di personalità giuridica’ 18,
che coincide anche con la locuzione costruita all’inverso
body corporate, ‘persona giuridica o ente giuridico’ 19.
Dalla descrizione delle formule che precedono, assume una posizione di rilievo
l’uso dell’aggettivo corporate 20
che deriva da corporatus, participio passato del
verbo latino corporare (‘form into a body’), formare una persona giuridica, dal termine latino
corpus, il cui genitivo è
corporis, (‘body’), ossia
corpo, organo, persona giuridica, ente. Partendo dall’analisi di questa unità
lessicale -corp-, è possibile,
attraverso il procedimento di
word formation di
affixation,
comportare la creazione, attraverso l’uso del prefisso
in- e del suffisso -ate, della formula verbale
incorporate 21.
Tale ultima parola, oltre al significato generico di ‘includere’, ‘comprendere’,
in ambito giuridico si riferisce più specificamente al settore societario ove
corrisponde alle seguenti forme: “costituire (un ente, un organo, una società
commerciale) come persona giuridica, «registrare» una società, ecc., acquistare
personalità giuridica, costituirsi in persona giuridica”. È opportuno chiarire
il fatto che sul piano del diritto, le definizioni che precedono hanno una
diversa valenza sul piano pratico, anche se per motivi di semplificazione spesso
il distinguo tra costituzione e registrazione non viene sempre sottolineato in
modo definito 22.
Procedendo nell’analisi delle formule derivate dalla stessa unità, è possibile
citare l’aggettivo incorporated che
corrisponde a ‛eretto in ente giuridico, costituito in persona giuridica’ 23
e che, tra le diverse espressioni, può trovarsi ad esempio in
incorporated association,
‘associazione dotata di personalità giuridica’, e anche la definizione incorporated company che secondo il Codeluppi corrisponde a «società per azioni (regolarmente “registrata”)», mentre tentando di proporre una
definizione meno restrittiva, proporrei più verosimilmente ’società di capitali
regolarmente registrata‘. Tale proposta sembrerebbe quasi corrispondente con la
precedente che si trae dal citato dizionario, ma il fatto di non ancorare la
definizione a una categoria giuridica più circoscritta, ci permette di mantenere
un relativo grado di equilibrio tra i due sistemi giuridici oggetto di esame,
tenuto conto del fatto che la classificazione delle società di capitali inglesi
può trarsi direttamente dalla fonte principale, ossia dal
Companies Act del 2006. Infatti, la
normativa che disciplina le società inglesi nella prima parte, in quelle che
sono definite le cosiddette General
Introductory Provisions, statuisce che «In the Companies Acts, unless the context
otherwise requires - ‘company’ means a company formed and registered under this
Act» 24. La norma che precede ci permette di
effettuare due fondamentali considerazioni: la prima è che la società è quella
che discende esclusivamente da questa disposizione di legge e pertanto una
comparazione che punti a trovare una corrispondenza con figure giuridiche
appartenenti a un altro sistema giuridico risulterebbe fuorviante. La seconda è
che tale provvedimento introduce un distinguo tra il concetto di
formation e
registration della
company. Quest’ultima
considerazione permette di ricollegarci alle considerazioni sopra enunciate
circa il distinguo tra costituzione e registrazione di una società che il
Ragazzini segnala più verosimilmente come «the incorporation of a company, la costituzione di una società di
capitali» 25.
Per completare questo percorso articolato
nel campo della terminologia essenziale del
Business Law
dovremmo prendere in esame numerose altre formule e definizioni appartenenti a
questo settore per poi procedere con la disamina di alcuni dei termini chiave
del
Commercial Law al fine di effettuare
una sorta di comparazione costruttiva atta a chiarire gli aspetti essenziali del
sistema inglese e italiano. Per il momento ci siamo limitati a collocare
Company Law o
Corporation Law
all’interno di
Business Law e in tal senso abbiamo
ravvisato una relativa convergenza con il diritto commerciale italiano fondando
la nostra indagine su una serie di approfondimenti terminologici. Nel prossimo
numero, proseguendo il presente studio, si ripartirà da tali premesse per
affrontare l’analisi di altri termini appartenenti a questo settore tentando di
offrire ulteriori spunti di riflessione suffragati anche da alcuni elementi di
carattere giuridico proprio allo scopo di facilitare l’apprendimento,
l’interpretazione e la traduzione della terminologia giuridica che appartiene a
questo campo.
Bibliografia Essenziale
AA.VV.
Company Law, Oxford University Press, 2008-2009.
Black’s Law Dictionary,
Thomson West, 8th Edition, 2007.
Codeluppi, L., Dizionario di economia, banca e borsa, Le Lettere, 2005.
Favata, A., Dizionario
dei termini giuridici, Casa editrice La Tribuna, 2010.
Macintyre, E.,
Business Law, Longman, 2001.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP, 2010.
Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.
Sitografia
http://www.etymonline.com
http://www.abanet.org
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Intendendo per tali le procedure previste dall’ordinamento nel caso di crisi
dell’impresa (nel caso dell’imprenditore si parla di livello di esposizione
debitoria che funge da presupposto per avviare uno di questi strumenti legali)
che sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa, l’amministrazione controllata e l’amministrazione delle grandi
imprese in crisi.
Atti dell’imprenditore tra cui è possibile annoverare due categorie molto ampie:
quella dei titoli di credito e quella dei contratti.
Macintyre, E.,
Business Law, Longman, 2001.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP, 2010.
Favata, A., Dizionario dei termini giuridici, Casa editrice La Tribuna, 2010.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP, 2010.
Favata, A., Dizionario dei termini giuridici, Casa editrice La Tribuna, 2010.
Black’s Law Dictionary, Thomson West, 8th Edition, 2007.
http://www.abanet.org/genpractice/newsletter/lawtrends/0409/business/llc.html
LLCs: Limited Liability Companies.
Black’s Law Dictionary, Thomson West, 8th edition, 2007.
Codeluppi, L., Dizionario di economia, banca e borsa, Le Lettere, 2005.
In tal ambito si trova anche una lunga serie di locuzioni che si compongono
della parola corporation in funzione
aggettivale e tra cui si può notare, ad esempio,
Corporation Law, ‘diritto societario’.
Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.
Black’s Law Dictionary, Thomson West, 8th edition, 2007.
http://www.etymonline.com/index.php?search=corporate&searchmode=none.
Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.
Tale distinguo risulta evidente nella prima parte del
Companies Act 2006, (s.1), e sarà evidenziato più avanti nel presente
articolo.
Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.
Definizione tratta da:
Companies Act
2006, s.1.
Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.
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