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Business Law vs Commercial Law: aspetti definitori e riflessioni linguistiche - Parte I

 
     
 

Antonella Distante - Direttore della Rivista

 
     
     
     
 

Al fine di affrontare l’apprendimento, l’interpretazione e la relativa traduzione della terminologia giuridica nel campo del diritto commerciale è importante, in via preliminare, stabilire alcuni aspetti essenziali di carattere definitorio atti a delineare i contorni di questa branca giuridica. Attraverso questa breve digressione si cercherà di esplicare alcuni aspetti linguistici caratterizzanti il diritto commerciale italiano, descrivendone sinteticamente alcuni profili, per poi affrontarne altri afferenti a Business Law e Commercial Law con lo scopo di avviare un processo di comparazione che faciliti, in certa misura, lo studio delle formule espressive inglesi in questo ambito giuridico. Infatti, non è possibile prevedere una completa corrispondenza tra questo settore del nostro diritto - che tra molteplici istituti e disposizioni si occupa principalmente dell’impresa in tutte le sue forme, individuale e associata, ricomprendendo in tale ultima categoria le società di persone e di capitali - e il relativo regime giuridico anglosassone. Per procedere nella presente analisi, è necessario incedere per punti fondamentali partendo da un assunto basilare: il diritto commerciale italiano appartiene al diritto privato e le norme che lo disciplinano discendono principalmente dal codice civile, ma anche da norme speciali, tra cui per esempio, è possibile citare, tra i diversi settori, il campo delle procedure concorsuali 1 e gli atti dell’imprenditore 2. Pertanto, alla stregua di quest’ultimo assunto si rileva una certa difficoltà a tracciarne limiti definiti che discendano, per esempio, da un determinato codice oppure da un testo unico e che ne delineino i contorni in maniera netta e circoscritta. Alla luce di quanto sinteticamente esplicato, per trovare un riscontro nel diritto angloamericano risulta opportuno iniziare il presente studio analizzando il concetto di Business Law specificando che prendendo in esame uno dei numerosi manuali aventi a oggetto tale disciplina 3, i principali temi giuridici esaminati sono Company Law, Partnership Law e Contract Law.

La presente indagine, la cui prospettiva è eminentemente linguistica, scaturisce proprio dal concetto di business e, tra le diverse accezioni proposte dall’Oxford Dictionary, tale ultimo vocabolo corrisponde a trade, ossia «the activity of making, buying and selling or supplying goods or services for money» 3. Questa definizione richiama alla mente la nozione di impresa del sistema italiano che indica «l’organizzazione di capitale e lavoro diretta alla produzione o scambio di beni o di servizi a fine di lucro» 4. Inoltre, proseguendo la disamina relativa al lemma business, un’ulteriore accezione cui è possibile fare riferimento è company ossia «l a commercial organization such as a company, shop/store or factory » 5.

Sul piano della disciplina giuridica, pertanto, partendo da queste brevi e introduttive considerazioni, Business Law è un campo che sicuramente disciplina le società sia di persone, partnership, che di capitali, company: in tal senso è possibile ravvisare una relativa convergenza di categorie e istituti giuridici comuni tra i due sistemi. Infatti, concentrando la nostra attenzione sulla parola company, che indica «a business organization that makes money by producing or selling goods or services » 6, abbiamo l’opportunità di focalizzare nuovamente la nostra attenzione sul termine business che comporta diverse forme di organizzazione attraverso cui si svolge l’attività d’impresa. Provando ad accostare la precedente definizione alla disciplina giuridica italiana, una società, in base all’articolo 2247 del codice civile italiano, è fondata su un accordo che intercorre tra due o più persone attraverso cui le stesse conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili 7.

Se procediamo nell’approfondimento, sul piano terminologico, del termine company, scopriamo che la definizione tratta dal Black’s Law Dictionary ci permette di fare alcune ulteriori riflessioni ai fini della presente analisi, e comunque la definizione codicistica italiana di cui sopra trova un relativo riscontro nel sistema angloamericano: «a corporation - or, less commonly, an association, partnership, or union - that carries on a commercial or industrial enterprise » 8. In sostanza, alla luce della precedente definizione, una company può assumere la forma giuridica di una corporation, che è una società di capitali e che corrisponde alla denominazione tipica americana, mentre la parola company è utilizzata prevalentemente in British English.

Secondo la classificazione di cui sopra, altra figura giuridica cui si fa cenno definendo una company è la partnership che secondo il Black’s Law Dictionary indica: «a voluntary association of two or more persons who jointly own and carry on a business for profit » 9. Tale spiegazione è molto simile a quella che è possibile discendere dal Partnership Act del 1890 (s.1) che statuisce: «Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit». Facendo una comparazione tra la definizione tratta dal dizionario americano e la normativa inglese, è possibile notare che l’elemento personalistico è comune alle due fonti oggetto di analisi e che la partnership si ricollega alle società di persone che il nostro diritto commerciale disciplina compiutamente. Inoltre, altro punto di convergenza tra le definizioni che precedono, è il riferimento al concetto di business, inteso in tale quadro come attività d’impresa svolta in forma associata e caratterizzata da uno scopo lucrativo. Nel novero delle business entity che possono configurarsi concretamente, vi è una figura giuridica peculiare, non molto diffusa, scaturente da una sorta di blend tra le parole corporation e partnership: corpnership 10, la cui esplicazione si trae dal Black’s: «a limited partnership (usu. Having many public investors as limited partners) whose general partner is a corporation». Tale spiegazione del termine trova una conferma anche in un articolo del 2004 tratto dal sito dell’American Bar Association 11 dal titolo LLCs 12: Is the Future Here? A History and Prognosis, dove di questa espressione è fatto un brevissimo e incidentale cenno.

Tornando alla definizione di company tratta dal dizionario Black’s, va fatto riferimento anche al concetto di enterprise, sia essa commercial o industrial, «an organization or venture, esp. for business purposes »13, ossia l’impresa, come già esposto nella parte introduttiva, che costituisce un altro caposaldo del diritto commerciale italiano. Tale formulazione ricomprende anche il concetto di venture, «an undertaking that involves risk; esp. a speculative commercial enterprise» 14 che in sé contiene anche il concetto di rischio, elemento cui l’imprenditore è costantemente esposto e che l’impresa per definizione impone. Infatti, il termine undertaking fa riferimento alla nozione di assunzione della responsabilità e può riferirsi proprio alla posizione dell’imprenditore.

Avendo definito una company in primo luogo come una corporation, vale la pena riflettere sull’uso di tale ultimo termine che corrisponde secondo una definizione più specifica a «an entity (usu. a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having right to issue stock» 15. Tale formulazione introduce il concetto di entity che può assumere le vestigia di un’attività d’impresa e che è legittimata, secondo la legge, ad agire come persona giuridica distinta dagli azionisti che ne sono titolari e che hanno il diritto di emettere azioni, issue stocks, e proprio alla stregua di questa spiegazione fornita dal dizionario americano già citato, è possibile ricollegare la corporation alla categoria delle società di capitali.

Proseguendo nell’approfondimento del termine corporation, alla luce della precedente definizione, comparandola anche con il concetto di corporation 16 che risulta dal dizionario Codeluppi 17 - ove è definita come ente giuridico, persona giuridica e poi anche società di capitali - è interessante notare che le considerazioni riguardo tale termine risultano molto simili anche perché, in quest’insieme di formule aventi carattere esplicativo si nota un chiaro riferimento alla legal personality. Tale espressione può ricollegarsi alla formula artificial being, che è distinta dai singoli soci, member, che la compongono. Inoltre, la corporation può essere indicata anche attraverso altre locuzioni, quali ad esempio il concetto di corporate body che esprime sinteticamente un ‘ente dotato di personalità giuridica’ 18, che coincide anche con la locuzione costruita all’inverso body corporate, ‘persona giuridica o ente giuridico’ 19. Dalla descrizione delle formule che precedono, assume una posizione di rilievo l’uso dell’aggettivo corporate 20 che deriva da corporatus, participio passato del verbo latino corporare (‘form into a body’), formare una persona giuridica, dal termine latino corpus, il cui genitivo è corporis, (‘body’), ossia corpo, organo, persona giuridica, ente. Partendo dall’analisi di questa unità lessicale -corp-, è possibile, attraverso il procedimento di word formation di affixation, comportare la creazione, attraverso l’uso del prefisso in- e del suffisso -ate, della formula verbale incorporate 21. Tale ultima parola, oltre al significato generico di ‘includere’, ‘comprendere’, in ambito giuridico si riferisce più specificamente al settore societario ove corrisponde alle seguenti forme: “costituire (un ente, un organo, una società commerciale) come persona giuridica, «registrare» una società, ecc., acquistare personalità giuridica, costituirsi in persona giuridica”. È opportuno chiarire il fatto che sul piano del diritto, le definizioni che precedono hanno una diversa valenza sul piano pratico, anche se per motivi di semplificazione spesso il distinguo tra costituzione e registrazione non viene sempre sottolineato in modo definito 22. Procedendo nell’analisi delle formule derivate dalla stessa unità, è possibile citare l’aggettivo incorporated che corrisponde a ‛eretto in ente giuridico, costituito in persona giuridica’ 23 e che, tra le diverse espressioni, può trovarsi ad esempio in incorporated association, ‘associazione dotata di personalità giuridica’, e anche la definizione incorporated company che secondo il Codeluppi corrisponde a «società per azioni (regolarmente “registrata”)», mentre tentando di proporre una definizione meno restrittiva, proporrei più verosimilmente ’società di capitali regolarmente registrata‘. Tale proposta sembrerebbe quasi corrispondente con la precedente che si trae dal citato dizionario, ma il fatto di non ancorare la definizione a una categoria giuridica più circoscritta, ci permette di mantenere un relativo grado di equilibrio tra i due sistemi giuridici oggetto di esame, tenuto conto del fatto che la classificazione delle società di capitali inglesi può trarsi direttamente dalla fonte principale, ossia dal Companies Act del 2006. Infatti, la normativa che disciplina le società inglesi nella prima parte, in quelle che sono definite le cosiddette General Introductory Provisions, statuisce che «In the Companies Acts, unless the context otherwise requires - ‘company’ means a company formed and registered under this Act» 24. La norma che precede ci permette di effettuare due fondamentali considerazioni: la prima è che la società è quella che discende esclusivamente da questa disposizione di legge e pertanto una comparazione che punti a trovare una corrispondenza con figure giuridiche appartenenti a un altro sistema giuridico risulterebbe fuorviante. La seconda è che tale provvedimento introduce un distinguo tra il concetto di formation e registration della company. Quest’ultima considerazione permette di ricollegarci alle considerazioni sopra enunciate circa il distinguo tra costituzione e registrazione di una società che il Ragazzini segnala più verosimilmente come «the incorporation of a company, la costituzione di una società di capitali» 25.

Per completare questo percorso articolato nel campo della terminologia essenziale del Business Law dovremmo prendere in esame numerose altre formule e definizioni appartenenti a questo settore per poi procedere con la disamina di alcuni dei termini chiave del Commercial Law al fine di effettuare una sorta di comparazione costruttiva atta a chiarire gli aspetti essenziali del sistema inglese e italiano. Per il momento ci siamo limitati a collocare Company Law o Corporation Law all’interno di Business Law e in tal senso abbiamo ravvisato una relativa convergenza con il diritto commerciale italiano fondando la nostra indagine su una serie di approfondimenti terminologici. Nel prossimo numero, proseguendo il presente studio, si ripartirà da tali premesse per affrontare l’analisi di altri termini appartenenti a questo settore tentando di offrire ulteriori spunti di riflessione suffragati anche da alcuni elementi di carattere giuridico proprio allo scopo di facilitare l’apprendimento, l’interpretazione e la traduzione della terminologia giuridica che appartiene a questo campo.

 

 

Bibliografia Essenziale

AA.VV. Company Law, Oxford University Press, 2008-2009.

Black’s Law Dictionary, Thomson West, 8th Edition, 2007.

Codeluppi, L., Dizionario di economia, banca e borsa, Le Lettere, 2005.

Favata, A., Dizionario dei termini giuridici, Casa editrice La Tribuna, 2010.

Macintyre, E., Business Law, Longman, 2001.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP, 2010.

Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.

 

 

Sitografia

http://www.etymonline.com

http://www.abanet.org

 

 
 
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[1] Intendendo per tali le procedure previste dall’ordinamento nel caso di crisi dell’impresa (nel caso dell’imprenditore si parla di livello di esposizione debitoria che funge da presupposto per avviare uno di questi strumenti legali) che sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione controllata e l’amministrazione delle grandi imprese in crisi.

[2] Atti dell’imprenditore tra cui è possibile annoverare due categorie molto ampie: quella dei titoli di credito e quella dei contratti.

[3] Macintyre, E., Business Law, Longman, 2001.

[3] Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP, 2010.

[4] Favata, A., Dizionario dei termini giuridici, Casa editrice La Tribuna, 2010.

[5] Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP, 2010.

[6] Ibidem.

[7] Favata, A., Dizionario dei termini giuridici, Casa editrice La Tribuna, 2010.

[8] Black’s Law Dictionary, Thomson West, 8th Edition, 2007.

[9] Ibidem.

[10]Ibidem.

[11] http://www.abanet.org/genpractice/newsletter/lawtrends/0409/business/llc.html

[12] LLCs: Limited Liability Companies.

[13] Black’s Law Dictionary, Thomson West, 8th edition, 2007.

[14] Ibidem.

[15] Ibidem.

[16] Codeluppi, L., Dizionario di economia, banca e borsa, Le Lettere, 2005.

[17] In tal ambito si trova anche una lunga serie di locuzioni che si compongono della parola corporation in funzione aggettivale e tra cui si può notare, ad esempio, Corporation Law, ‘diritto societario’.

[18] Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.

[19] Black’s Law Dictionary, Thomson West, 8th edition, 2007.

[20] http://www.etymonline.com/index.php?search=corporate&searchmode=none.

[21] Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.

[22] Tale distinguo risulta evidente nella prima parte del Companies Act 2006, (s.1), e sarà evidenziato più avanti nel presente articolo.

[23] Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.

[24] Definizione tratta da: Companies Act 2006, s.1.

[25] Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.


 
     
 
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