“A man shall not be allowed to blow hot
and cold to affirm at one time and deny at another-making a claim on those to
whom he has deluded to their disadvantage and founding that claim on the very
matters of the delusion” 1.
Questa affermazione, da parte di
un giudice inglese nel 1862, riassume l’istituto dell’estoppel nel sistema anglosassone,
ironicamente sintetizzato come “the law’s way of saying: you can’t have your cake and eat it” 2.
L’estoppel si concretizza
sostanzialmente, secondo la definizione dei nostri giuristi di diritto
comparato, nel divieto, per chi abbia emesso una data dichiarazione o tenuto un
dato comportamento, di opporre l’invalidità della dichiarazione emessa o la
giuridica inefficacia del comportamento tenuto a colui che sull’una o sull’altra
abbia fatto legittimo affidamento.
Lord
Birkenhead in Maclaine v. Gatty (1921)
forniva una definizione
che è rimasta storica per i giuristi oltremanica: “Where A has by his words or conduct
justified B in believing that a certain state of facts exists and B has acted
upon such belief to his prejudice, A is not permitted to affirm against B that a
different state of facts existed at the same time” 3.
Tale definizione si attaglia
perfettamente all’estoppel
by representation, ma varie e diverse
sono le tipologie all’interno di questo istituto.
L’estoppel by representation, in una
visione comparatistica, si avvicina molto alla ‘tutela dell’apparenza’ presente
nel nostro sistema di civil law, tutela che non ha avuto invece una vera e propria elaborazione dogmatica in
ambito di common law.
Viene
tecnicamente definito: “an estoppel that
arises when one makes a statement or admission that induces another person to
believe something and that results in
that person’s reasonable and detrimental reliance on the belief” 4.
Volendo operare ancora un
parallelo con il nostro sistema giuridico, l’istituto in questione potrebbe
configurare una sorta di exceptio doli.
L’estoppel, infatti, costituisce
piuttosto uno “scudo” da opporre che non una “spada” da azionare: “…may only be used as a shield to a claim rather than as a sword” 5.
È qui necessario, per introdurre
un altro aspetto dell’istituto che ci occupa, richiamare brevemente un principio
cardine del sistema contrattuale anglosassone secondo cui “a promise made without consideration is generally not
enforceable” 6.
A tale norma di carattere
generale la giurisprudenza ha trovato un rimedio attraverso il
promissory estoppel o quasi-estoppel, istituto
di equity, definito anche
High Trees Principle, dal nome di una
delle parti nel giudizio in cui è stato “codificato” questo principio. Secondo
detta regola, se tra le due parti vincolate da un precedente
contract si stabilisce, con una
convenzione non fondata su alcuna
consideration, di modificare tale
contract in favore di una di esse e la parte beneficiata, fidando su tale
convenzione, agisce in conseguenza, l’altra parte non può recedere da quella
convenzione alla quale deve ritenersi vincolata per l’affidamento suscitato.
Di conseguenza, la stessa parte
non può pretendere l’adempimento dell’originario
contract successivamente modificato, potendo la controparte beneficiata opporre sempre
una eccezione, tecnicamente definita
promissory estoppel, valida a bloccare la pretesa del richiedente.
Ci troviamo di fronte,
sostanzialmente, a una convenzione modificativa stipulata senza
consideration, elemento che è
sostituito dall’affidamento della parte beneficiaria. Ovviamente, trattandosi di
una convenzione giuridicamente imperfetta, perché contraria alla natura del
bargain e all’essenzialità della
consideration, non legittima alcuna
pretesa relativa a un diritto contrattuale da far valere in via di azione, ma
legittima solo una difesa, una eccezione, contro un’azione che risulta ingiusta
sul piano equitativo.
Molto interessante è il
proprietary estoppel: “…arises when one party
purports to give but fails to effectively convey or promise to give property or
an interests in property to another party knowing that party will expend money
or otherwise act to his detriment in reliance of the
supposed or promised gift” (Dillwyn v Llwellyn, 1862) 7.
Nel caso appena citato,
trattavasi di un padre che aveva promesso al figlio una proprietà; questi ne
aveva preso possesso e spese tanti soldi per ristrutturarla e migliorarla. Il
padre sostanzialmente non trasferì mai la proprietà al figlio. Dopo la morte del
genitore, il figlio reclamò la proprietà e, in applicazione del
proprietary estoppel, ottenne un
provvedimento giudiziale che ordinò al
trustee di trasferire detta proprietà in suo favore.
I nostri giuristi di diritto
comparato hanno intravisto in tale istituto una eccezione alla regola generale
di common law: “mere possession is not conclusive of title”
che si contrappone al principio di civil
law “possesso vale titolo”.
Secondo il diritto anglosassone,
pertanto, l’acquirente di buona fede di una cosa mobile non ne acquista la
proprietà, quantunque ne abbia conseguito il possesso, se l’alienante non era
proprietario. La proprietà si riceve solo dal proprietario, ossia a titolo
derivativo.
Orbene, in base all’istituto del
proprietary estoppel, ‛a chi, sulla
base di indicia of ownership
dell’alienante, ha creduto di acquistare a
domino, non può essere opposto dal proprietario rivendicante che quegli
indizi di proprietà dell’alienante sono falsi, se è stato lo stesso proprietario
a crearli, ad esempio tollerando che l’alienante si comportasse pubblicamente
come proprietario’
A chiusura di questo,
necessariamente parziale, excursus
sull’istituto dell’estoppel, non può
non sottolinearsi che trattasi di un rimedio che sostanzialmente mira a evitare
un ingiusto arricchimento di una delle parti oppure tende a evitare o a
ripianare “ingiustizie”. Infatti, uno dei settori nel quale si è maggiormente
ricorso allo strumento del promissory
estoppel è stato quello del diritto del lavoro, proprio per tutelare il
lavoratore che ha fatto affidamento su una promessa o situazione di fatto non
rispondente a realtà da parte del datore di lavoro.
Bibliografia
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Il contratto nel diritto inglese,
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Dictionary of Real Estate Terms,
Seventh Edition, Barron’s, 2008.
Galgano, F.,
Atlante di diritto privato comparato, Zanichelli, 1993.
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Edition, Palgrave Macmillan Law Masters, 2007.
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Manuale Pratico dei contratti in lingua inglese, CEDAM, 2001.
Sitografia
www.duhaime.org
www.gillhams.com
www.lawnix.com
www.wordiq.com
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