Addentrandoci nell’analisi della forma del contratto nel diritto inglese,
potremmo affermare, confutando un popolare brocardo, che non sempre la forma è
sostanza.
Infatti, nel sistema inglese, come in quello italiano, vige il principio della
libertà della forma nei contratti: “as a
general rule no formalities are required for the creation of a contract in
English Law”.
È quindi permesso alle parti di manifestare le proprie dichiarazioni di volontà
nella forma che preferiscono.
I contratti, quindi, “may be created by
writing, by conduct, or by combination of two or three of these methods”,
intendendo che gli stessi possono essere creati oralmente, per iscritto, con
comportamento concludente o addirittura con la combinazione di questi metodi.
Si parla in questi casi di simple contract
o parol contract, o di
informal contract ossia di contratto
ordinario non sottoposto ad alcuna forma specifica, in quanto può trattarsi di
oral contract o di
written contract, se redatto per iscritto.
La classica definizione
lessicale di simple contract è la
seguente: “a contract which is not under
seal, but is made orally or in writing”.
Si contrappone a tale categoria quella che prevede eccezionalmente, per
determinati contratti, l’osservanza di alcune formalità.
Trattasi dello
specialty contract o contract under seal o deed, dove per
deed si intende: “a legal document which has been signed and delivered by the person making it in the presence
of two witnesses”.
Analizzando la definizione stessa, emerge che le formalità che integrano tale
atto sono: la scrittura, la sottoscrizione, il riconoscimento e la consegna del
documento.
L’atto deve essere infatti redatto per iscritto, a mano, a stampa, anche su
carta semplice.
Deve essere firmato dallo stesso stipulante alla presenza di un testimonio o da
chi sia stato autorizzato a sottoscrivere per suo conto alla presenza di due
testimoni.
Il riconoscimento dello speciale atto è dato dalla locuzione, prima della
sottoscrizione, “signed as a deed”.
Ciò è sancito legislativamente dal Law of
Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989 che non
esclude che allo stesso effetto possa valere la sigillatura dell’atto, ovvero,
secondo l’uso più recente, l’incollatura sul documento stesso di un dischetto di
carta rossa a mo’ di sigillo da toccarsi a chiusura dell’operazione con un dito
da parte dello stipulante in segno di conferma dell’atto.
Infine, la consegna dell’atto è la formalità che lo completa e che può essere
effettiva o simbolica, bastando in questo caso che colui che si obbliga
manifesti la volontà di trasferire il documento.
Con la consegna, il documento produrrà i suoi effetti, ad eccezione del caso in
cui essa sia fatta a condizione che detto atto acquisterà efficacia non prima di
un certo tempo o al verificarsi di un certo evento.
In questo caso, il deed prende il nome di
escrow: “a deed which the parties to it
deliver to an independent person who hands it over only when specific conditions
have been fulfilled”.
La validità e l’efficacia del deed,
osservati i predetti requisiti, comportano una serie di conseguenze particolari:
1) la prescrizione dei diritti che nascono dal
deed è di dodici anni invece dei
normali sei; 2) chi è titolare di un credito
ex deed è garantito da privilegio
rispetto agli altri creditori dello stesso debitore; 3) l’equity non concede il rimedio dell’esecuzione in forma specifica per l’inadempimento
delle promesse gratuite.
Ma quali sono i contratti che necessitano il
vestimentum del
deed? Orbene, per accordo delle parti,
tutti i contratti di ogni tipo possono essere redatti come
deed.
Invece, per il common law, tale
particolare forma è richiesta come necessaria per dare giuridicità e forza
vincolante ai contratti a titolo gratuito o comunque senza controprestazione
ossia senza consideration.
Sostanzialmente, la differenza fra il
simple contract e lo specialty
contract sta nel fatto che in quest’ultimo il requisito della
consideration è presunto (astrattezza
dell’obbligazione).
A questo punto, occorre puntualizzare a livello comparatistico che, mentre nel
diritto italiano i rapporti obbligatori a titolo gratuito,
gratuitous promises (quelli che
vincolano solo il promettente all’adempimento della prestazione senza alcun
corrispettivo da parte del beneficiario), rientrerebbero nella categoria dei
contratti unilaterali o senza corrispettivo o, come detto, a titolo gratuito,
nel sistema giuridico inglese gli stessi rapporti non si possono considerare
contrattuali come i rapporti obbligatori di scambio.
Infatti, la dottrina ritiene che l’espressione
contract under seal, usata
tradizionalmente per indicare le obbligazioni a titolo gratuito, sia
misleading, ossia ingannevole, perché
il promittente è “bound not because he has
made a contract but because he has chosen to act within the limits of a
prescribed formula”.
È interessante sottolineare, alla luce di quanto sopra, che il
vestimentum del deed conferma invece l’antico
brocardo citato all’inizio, ossia che “la forma è sostanza”.
Tale valore riconosciuto al deed trae
origine dalla primitiva concezione della forma come cerimonia religiosa dotata
di valore quasi magico: “form and ceremony
were everything, substance and intention were nothing or almost nothing”.
Quindi è la forma del deed che, in
base alla sua speciale natura, è fonte diretta ed esclusiva della sua
giuridicità vincolante. Il suo schema formale, con i suoi requisiti
sopraccitati, è presupposto di esistenza giuridica del rapporto e rende
giuridicamente rilevante qualunque impegno, ossia indipendentemente dal suo
specifico contenuto o dalla specifica ragione obiettiva o psicologica ad esso
sottesa: “the contract under seal dervives its validity neither from the fact of agreement, nor from
the consideration which may exist for the promise of either party, but solely
from the form in which it is expressed”.
Nell’ambito degli atti a titolo gratuito, espressi necessariamente nella forma
del deed, vanno ricordati senza dubbio: le
donazioni, deeds of gift, o promesse unilaterali, deeds of covenant.
Ma meritano menzione anche i deeds of
release, ossia le rinunce di un diritto o le remissioni di un debito, i
deeds of grants, ossia i trasferimenti
o le costituzioni, modificazioni, estinzioni di diritti reali, le convenzioni
transattive o deeds of
composition, i
deeds of separation, ossia le disposizioni con cui il coniuge destina propri beni per il
sostentamento del coniuge separato e dei figli conviventi.
Accanto ai citati atti che per legge traggono la loro esistenza giuridica dalla
forma speciale del deed, vi è altra
categoria di contratti per i quali alcuni
statutes richiedono la sola forma scritta
ad substantiam a pena di nullità,
usando un’espressione tipica del sistema giuridico italiano, ma senza la
formalità del deed.
Essi sono soprattutto i bills of sale,
ossia titoli documentali rappresentativi di un contratto traslativo, di solito a
scopo di garanzia, della proprietà di beni mobiliari e i
consumer credit agreements, ossia i contratti di credito al consumatore.
Lo Statute of Frauds del 1677 fu
invece la prima legge nel sistema inglese a prevedere la forma scritta
ad probationem, ossia la possibilità
di far valere in giudizio un contratto che è e rimane valido di per sé.
La ratio era nel tentativo di limitare
il più possibile il ricorso alla prova testimoniale atteso che i testimoni
potevano essere subornati, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti
contrattuali. Si riteneva che un’ampia categoria di contratti non avrebbe potuto
essere portata in giudizio se non
evidenced by writing.
Successivamente il Law of Property Act
1925 ritenne obbligatoria la forma scritta
ad probationem solo per i contratti
aventi per oggetto la proprietà o altri diritti reali su beni terrieri e il
Law Reform (Enforcement of Contracts) Act 1954 stabilì che detta forma
fosse da ritenersi necessaria per i contratti di garanzia.
Questi ultimi, contracts of guarantee,
sono quelli per i quali il garante assicura la controparte che egli adempirà
alle obbligazioni che nei suoi confronti un terzo avrà, per qualsiasi ragione,
assunte ove costui dovesse risultare inadempiente.
I contratti previsti nella section 40
del Law Property Act del 1925, sono
tutti quelli che hanno una qualsiasi efficacia traslativa obbligatoria in ordine
a immobili o diritti che importino un qualsiasi potere di godimento delle
utilità sui detti beni: “any contract for
the sale or other disposition of land or any interest in land”, sec. 40, cit.
Appare acconcio a questo punto fare una digressione per evidenziare come nel
diritto inglese il contract, in quanto
rapporto di scambio fra le parti, allorché abbia per oggetto prestazioni
reciproche, produce effetti meramente obbligatori, ossia è fonte per i
contraenti di diritti in personam.
Ciò accade per tutti i tipi di contract,
anche per quelli volti a trasferire, costituire, modificare o estinguere un
diritto reale su un bene immobile.
Esaminando il più tipico fra questi, ossia la vendita immobiliare o
sale of land, emerge che dall’accordo delle parti deriva per il venditore solo
l’obbligazione di trasferire (o di far acquistare) il diritto reale oggetto del
contratto e sull’acquirente grava l’obbligazione di pagare il prezzo.
L’effetto traslativo della proprietà, che nella compravendita italiana discende
dal consenso, scaturisce nel sistema inglese dall’adempimento di quella
obbligazione del venditore e tale adempimento si esegue tramite uno specifico
atto solenne di trasferimento detto
conveyance ovviamente nella forma del
deed, conveyancing deed.
Allora, tornando all’analisi che ci occupa, è importante sottolineare che la
forma ad
probationem nei detti contratti
traslativi o costituitivi di diritti reali su beni immobili riguarda solo
l’accordo inter partes, mentre l’atto
esecutivo di quella prestazione è e deve essere il
deed.
Quindi il deed è necessario solo per
integrare l’atto esecutivo di adempimento di ogni contratto obbligatorio avente
ad oggetto un diritto reale, ma non è richiesto
ad substantiam per il contratto-fonte.
Vi sono, però, particolari condizioni da osservare affinché possa dirsi
soddisfatto il requisito della scrittura
ad probationem per i contratti sopraccitati.
Innanzitutto, è necessaria la redazione per iscritto di un
memorandum in cui devono essere
indicati, anche per relationem, tutti
gli elementi essenziali del rapporto: le parti, l’oggetto, i termini e le
condizioni relativi all’efficacia dell’atto.
È altresì richiesto come autonomo requisito la sottoscrizione o firma della
parte che si obbliga nei confronti dell’altra, ossia del soggetto nei cui
confronti il documento viene fatto valere come prova.
In mancanza della formalità della scrittura, i due tipi di contratti
sopraccitati rimangono validi, ma sono privi della possibilità di essere fatti
valere in giudizio come base di una pretesa, potendo invece essere fatti valere
solo in via di eccezione e difesa.
Per il common law, questo è un
principio basilare.
L’equity ha invece elaborato la “doctrine of part performance” per
ovviare all’ingiustizia che scaturirebbe dalla rigida applicazione di questo
principio: “the equitable principle by
which a failure to comply with the statute of fraud is overcome by a party’s
execution, in reliance on an opposing party’s oral promise, of an oral
contract’s requirements”.
Infatti, sarebbe davvero iniqua l’ipotesi, peraltro frequente, in cui una delle
parti del contratto stipulato solo verbalmente abbia adempiuto in tutto o in
parte alla propria prestazione, mentre l’altra si rifiuti di dare esecuzione
alla propria, con la scusa che il contratto avrebbe dovuto essere redatto per
iscritto e approfittando della circostanza che la controparte non possa far
valere il contratto verbale in giudizio.
Secondo tale rimedio di equity, si
ammette che, sotto determinate condizioni, l’adempimento (totale o parziale)
della prestazione di un contraente prende il posto del
memorandum come prova dell’esistenza del contratto concluso fra le parti.
Vi sono tuttavia delle condizioni affinché si possa ricorrere all’applicazione
della doctrine of part performance: a)
che il contratto sia di natura tale da consentire l’adempimento in forma
specifica; b) che una delle parti abbia posto in essere un atto di esecuzione
parziale chiaramente riferibile al contratto; c) che le circostanze siano tali
che l’altra parte trarrebbe un ingiusto profitto dalla mancanza della forma
scritta, ossia deve costituire una palese ingiustizia il trattenere quanto
ricevuto senza adempiere alla prestazione in contraccambio; d) che sia fornita
una adeguata prova orale dei termini del contratto.
Anche di recente, le Corti inglesi hanno fatto applicazione della
doctrine of part performance in vari contesti
confermando questo principio di equità.
Basti ricordare il famoso caso Sutton v.
Sutton (1984) 1 All E.R. nel quale un marito e una moglie avevano pattuito
oralmente che il primo avrebbe ceduto la quota della sua proprietà sulla casa
familiare alla moglie se questa avesse acconsentito al divorzio; la moglie lo fa
ma il marito dimentica il suo impegno. La Corte rileva nel consenso dato dalla
moglie al divorzio una prova certa dell’esistenza del contratto inadempiuto.
Bibliografia
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Parrini P., Manuale pratico dei contratti
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Tessuto G., The Language of Common Law Made Simple, Liguori Editore, 2002.
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