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Riprendendo il percorso
intrapreso nella prima parte del presente studio [1] sulla
terminologia afferente al diritto commerciale, si è iniziato con un esame delle
formule espressive che appartengono al Business Law. In particolare, ci si è soffermati su
Partnership e
Company Law, delineando in maniera sintetica
alcuni concetti chiave quali ad esempio quello di
business,
enterprise, venture, company, corporation, incorporation. Tale prima parte si è conclusa con la spiegazione dei termini
formation e
registration di una
società facendo anche cenno al concetto di ‘personalità giuridica’,
legal entity.
Attraverso questa prima parte, si è rilevata la complessità intrinseca del
settore oggetto di approfondimento e lo scopo dell’intero percorso è, come già
sottolineato, quello di presentare una sorta di cornice entro la quale collocare
la terminologia del diritto commerciale partendo con l’analisi della
comparazione tra Business Law e
Commercial Law. Pertanto, in questa
seconda parte, l’obiettivo è quello di procedere nell’esplicazione di altre
formule espressive che appartengono al campo di
Company Law che, come già precisato, appartiene al
Business Law, per poi
affrontare in successivi contributi altri aspetti che ineriscono questo settore
e in seguito affrontare tematiche concernenti
Commercial Law al fine di concludere il percorso iniziato.
Riprendendo il discorso
della registrazione e costituzione della
company, tralasciando gli aspetti più legati alle procedure formali imposte in tale quadro ex lege, ai fini della presente
analisi vale la pena menzionare la produzione dei documenti che rappresentano la
società, ossia l’‛atto costitutivo’,
memorandum of association, che indica la vestigia esterna della company, una sorta di carta d’identità ove sono dettagliate alcune informazioni
essenziali sulla sua natura e composizione, come per esempio, il
corporate name,
il
‛nome della società’, denominato anche
ditta, che si trova nella c.d.
name clause. Tale ultimo termine corrisponde, nella
disciplina giuridica italiana, al nome dell’impresa ed è annoverato, nello
specifico, tra i segni distintivi dell’impresa stessa. Altro elemento specificato
nell’ambito del
memorandum of association è il
corporate registered office, ossia la ‘sede legale’, attraverso la
clausola c.d.
registered office clause. Nel novero delle clausole che sono integrate nell’atto costitutivo, tra le altre
troviamo
l’object clause, che indica lo scopo sociale, la limited
liability clause, che stabilisce che la
responsabilità dei soci è limitata, e infine
l’authorised share
capital clause
che specifica l’ammontare
massimo di capitale che la società è autorizzata a emettere.
L’altro documento che
caratterizza la società è lo ‘statuto’,
articles of
association, il suo regolamento interno che ha lo scopo di dettagliare, ad esempio, i rapporti tra i
soci e la società e tra i soci stessi. In americano, tale espressione si esprime
con la forma articles of
incorporation. Tale documento
corrisponde, nella definizione
presentata dal Black’s
Dictionary, a «a governing document
that sets forth the basic terms of a corporation’s existence, including the
number and the classes of shares and the purposes and duration of the
corporation» e in alcuni Stati
americani
l’articles of incorporation corrisponde al
certificate of incorporation, «a document issued by
state authority granting a corporation its legal existence and the right to
function as a corporation » [2], anche denominato
charter, che può corrispondere pertanto all’atto costitutivo della società e, in taluni
consessi, anche al certificato di costituzione.
Al fine di fornire un
quadro più integrato del lessico concernente i termini che indicano i documenti
societari, è opportuno specificare che per indicare lo ‘statuto societario’ in
American English si
usa anche la forma corporate
by-law che
corrisponde a «an organization most authoritative governing document». A tal proposito,
occorre precisare che la parola
by-law
può incontrarsi nella variante
byelaw; facendo
una breve, ma circostanziata, digressione sull’origine etimologica di questo
termine, si può comprendere, ad esempio, il fatto che esso corrisponde anche a
un atto legislativo emanato da autorità locali o altre organizzazioni decentrate
e che in
British English è annoverato nella
delegated legislation [3]. Infatti, il termine deriva dallo scandinavo antico
byr, «place where people dwell, town, village» (da bua,
to dwell, ‘dimorare’), che
corrispondeva a luogo di residenza, città, e quindi la formazione
bi-lagu
(ove lagu,
sempre dallo
scandinavo antico, corrisponde a law, ‘legge’), ancora una
volta alla stregua della spiegazione più sopra fornita, ha assunto
nel suo complesso il significato di ‘legislazione locale’. Pertanto, alla luce
delle considerazioni che precedono, risulta quanto mai utile, per chi opera in
questo settore dell’inglese giuridico, conoscere questi aspetti di carattere
terminologico al fine di utilizzare e interpretare correttamente tali formule
espressive che presentano una serie di variazioni e caratteristiche peculiari in
ragione della loro origine etimologica, delle diversificazioni che si hanno tra
il
British e l’American English: questo solo per citare alcune delle
difficoltà riguardo l’uso di questi termini. Conseguentemente, la formula
espressiva
bylaw
può indicare lo statuto societario, ma anche una fonte giuridica che si
ricollega al potere legislativo in capo al governo attraverso enti locali
decentrati, e pertanto risulta quanto mai essenziale il testo in cui tali
termini vengono utilizzati al fine di identificarne di volta in volta l’uso
specifico.
Procedendo nell’analisi
della terminologia afferente questa fase formativa della
company, è
interessante soffermare l’attenzione su alcune parole che indicano i soggetti
preposti alla presentazione dei documenti presso il
Registrar of
Companies,
‘ufficio del registro delle società’. Innanzitutto, analizzerei il termine
promoter, «a founder or organizer of a
corporation or business venture; one who takes the entrepreneurial initiative in
founding or organizing a business or enterprise» [4], che ha una valenza molto ampia. In questo campo, indica il socio fondatore e si
utilizza nell’espressione company
promoter [5]. Dalla definizione tratta dal dizionario giuridico americano, si rileva che il
termine promoter è utilizzato non solo
per l’ambito societario, ma anche per chi promuove l’attività d’impresa e, più
in senso lato, anche a livello organizzativo in genere. In
American English, il termine che indica il ‘socio fondatore di una società’ è
incorporator,
«a person who takes
part in the formation of a corporation, usu. by executing the articles of
incorporation», che va distinto dal
subscriber, ‘sottoscrittore di titoli di capitale’, ossia che attraverso una
subscription, «a written contract
to purchase newly issued shares of stocks or bonds» [6], si vincola ad acquistare, in ambito societario,
titoli azionari od obbligazionari di nuova emissione. A tal riguardo, facendo un
seppur breve cenno a tale aspetto, vale la pena ricordare che il termine ‘titolo
azionario’ in British English corrisponde a
share e non
invece a
stock
come in
American English. Di qui infatti discendono le forme stockholder
(AmE) e shareholder
(BrE) con
riferimento alla figura degli azionisti, a cui va anche aggiunto il termine
stakeholder,
‘portatore di interessi’, o in base a una delle definizioni fornite dal
Codeluppi, ‘interlocutore sociale’, e che secondo una definizione ampia può,
circostanziandosi in ambito societario, indicare anche il detentore di pacchetto
azionario [7].
A tal proposito, risulta
interessante un breve approfondimento sull’origine etimologica di
stake per
spiegare come, nei secoli, tale termine abbia assunto il significato di rischio,
pericolo e scommessa, acquisendo in tal modo le diverse accezioni che
attualmente ad esso si ricollegano. Partendo dalle diverse forme linguistiche
offerte dal Black’s Dictionary, si considerano le due definizioni di
stakeholder: «a person who has an interest or concern in a business or enterprise, though not necessarily
an owner» e poi «one who holds the
money or valuables bet by others in a wager». Ricostruendo l’origine etimologica di stake
si rileva
che proviene dall’inglese antico staca [8] derivante a sua volta dal germanico antico stakon,
“pointed stick or post”, anch’esso
frutto di un prestito linguistico dallo spagnolo
estaca che rievoca l’italiano ‘stecca’ e che indica, fra le diverse possibilità, il
luogo ove le persone erano arse a seguito dell’esecuzione di una condanna
capitale. Da tale ultimo aspetto deriva il concetto di rischio, pericolo ma
anche di posta ove si collocava la somma puntata nelle scommesse. La digressione
che precede permette di confermare le diverse accezioni sopra enunciate che si
ricollegano alla parola
stake e di favorirne l’interpretazione nel campo societario, ma anche nel settore del
gioco e della scommessa ove tale termine assume, alla luce di quanto esplicato,
un’accezione diversa di ‘posta in gioco’. Ricollegando queste considerazioni
all’uso più generico della formula interest at
stake,
‘interesse in gioco’, è possibile afferrare il concetto di rischio che si deduce
dalle spiegazioni che precedono. Ritornando al tema societario, il termine
stake
viene conseguentemente a indicare la partecipazione azionaria, ove è incluso il
concetto di rischio connaturato al settore degli investimenti finanziari;
inoltre, secondo un’accezione più ampia, tale termine può utilizzarsi per
indicare in senso lato interessi economici. Pertanto, prendendo in esame il
verbo
to stake [9], risultano le diverse accezioni: ‘rischiare’, ‘puntare’, ‘scommettere’,
‘finanziare’; o ancora, riprendendo l’immagine relativa al palo che discende
dall’origine etimologica, ‘delimitare con pali’, ‘sostenere con pali’, ma anche
‘piantonare’, ‘sorvegliare’, in particolare nella formulazione
stake out.
L’analisi condotta ci ha
consentito di allargare relativamente la panoramica sulla terminologia inglese
nel campo del diritto commerciale. In questa sede, si è proceduto a esaminare i
principali documenti societari e i principali soggetti che operano nella fase
costitutiva delle società per giungere, in modo molto sintetico, ai soggetti che
investono acquistando titoli di capitale societario. Nel prossimo articolo si
procederà ad approfondire altri aspetti che ineriscono il settore oggetto di
esame, sempre allo scopo di dipingere un quadro, seppure approssimativo, delle
formule espressive che caratterizzano questa branca giuridica.
Bibliografia
AA.VV. Company Law, Oxford University
Press, 2008-2009.
Black’s Law Dictionary, Thomson West, 8th Edition, 2007.
Cavendish Lawcards, Business Law, Cavedish
Publishing, 2002.
Codeluppi, L., Dizionario di economia, banca e borsa, Le Lettere, 2005.
Distante, A., “Business Law vs Commercial Law: aspetti definitori e riflessioni linguistiche
- Parte I”, Englishfor, la Rivista dell’ Inglese per Scopi Speciali, n.
2/2010.
Favata,
A., Dizionario dei termini giuridici, Casa editrice La Tribuna, 2010.
Macintyre, E., Business Law, Longman, 2001.
Oxford
Advanced Learner’s Dictionary, OUP, 2010.
Ragazzini, G., Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese, Zanichelli, 2011.
Rose, F., Company Law, Nutshells, Sweet & Maxwell, 2004.
Sitografia
http://www.englishfor.it
http://www.etymonline.com/
http://www.wordreference.com/
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