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A revolutionary reform: the UK Supreme Court gives rise to a new era

 
  Riflessioni terminologiche e rilievi giuridici essenziali  
     
 

Antonella Distante, Direttore della rivista

 
     
     
 

Lo scorso 1° ottobre 2009 1 ha segnato l’inizio di una nuova era: il compimento di una riforma rivoluzionaria del millenario sistema legale inglese che riguarda, inter alia, l’istituzione della Supreme Court, massimo organo giurisdizionale che si sostituisce al Judicial Committee of the House of Lords 2. Il Constitutional Reform Act del 2005 3, la normativa contenente la riforma, ha aperto un nuovo scenario nel campo della giurisdizione inglese e ha mostrato una volontà del legislatore inglese a uniformarsi, almeno dialetticamente, al principio della separation of powers secondo cui il legislative, l’executive e il judicial power dovrebbero estrinsecarsi secondo un regime di indipendenza. Il fatto che prima di questa trasformazione il supremo organo giurisdizionale 4 fosse incardinato all’interno della House of Lords costituiva, insieme anche alla questione della eterogenea congerie di poteri attribuiti al Lord Chancellor 5, una violazione evidente di tale principio.

Per iniziare a descrivere il fenomeno oggetto di analisi, è opportuno tenere come punto essenziale di riferimento gli aspetti di ordine terminologico relativi a tale settore che sono la ratio dell’attività di ricerca che conduciamo in questa sede. Vale dunque la pena di aprire la presente trattazione con i termini trial e process che non presentano difficoltà di carattere traduttivo, ma meritano una breve digressione in merito al loro utilizzo nel campo dell’inglese giuridico. Il primo vocabolo è trial 6, act or process of testing, ‘processo’; nel settore della tutela giurisdizionale dei diritti, processo significa sequela di atti che prevede come momento conclusivo un atto giurisdizionale, una sentenza, judicial decision. Tale forma espressiva si differenzia dalla parola procedure, fact or manner of proceeding, procedura che indica, sic et simpliciter, una sequela di atti. Pertanto, se dobbiamo riferirci a un concetto più ampio, che possa magari anche ricomprendere procedure giurisdizionali, possiamo utilizzare il termine process che come accezione generale corrisponde al concetto di fact of being carried on, e nel settore giuridico si riferisce al course of action of a suit at law che è di chiara derivazione latina e ha una valenza semantica più ampia rispetto al termine trial. Tale ultimo termine può essere suscettivo di utilizzazione laddove ci si voglia riferire al processo e più in particolare per intendere il processo giurisdizionale. Infatti, se si ha esigenza di riferirsi all’English Legal Process, intendiamo tutto il sistema nel suo insieme, includendo nel concetto anche le alternative dispute resolutions 7 e l’attività giudicante svolta dai tribunal. A tal riguardo, può giovare una breve e circostanziata descrizione e comparazione dei termini tribunal e court. La definizione di court è, secondo quella offerta dal Collins Internet-Linked Dictionary of Law, “an authority having power to adjudicate in civil, criminal, military, or ecclesiastical matters; the judge or judges having such authority”. Tale definizione fa riferimento esplicito sia all’autorità investita del potere di giurisdizione che al giudice unico o in sede collegiale in possesso di tale autorità: di qui già emerge la natura relativamente composita del termine oggetto della presente indagine. Mentre il Black’s Law Dictionary propone molteplici accezioni e in particolare “a governmental body consisting of one or more judges who sit to adjudicate disputes and administer justice, oppure the judge or judges who sit on such a governmental body”, e tralasciando poi taluni riferimenti che ineriscono nello specifico il sistema americano, è opportuno far riferimento a “the locale for a legal proceeding”, e ancora “the building where the judge or judges convene to adjudicate disputes and administer justice”. Pertanto, alla stregua delle definizioni che precedono, il termine court va riferito sia all’autorità investita del potere giurisdizionale, intesa come istituzione, ma anche uti singulus, ossia facendo riferimento al giudice monocratico come pure ai giudici in composizione collegiale. Inoltre, va segnalato che con tale parola si fa riferimento anche alla sede giurisdizionale in senso concreto, ossia l’aula dove ha luogo il giudizio e altresì l’intero stabile che ospita gli uffici giudiziari.

Passando in rassegna il termine tribunal, va segnalato che corrisponde più in generale a “a body convened to hear a dispute. While a court is a kind of tribunal, the word is often used for something which is not a court. In the constitutional law of the UK, an alternative forum for the resolution of disputes instead of the ordinary courts” 8. In particolare, tale ultima forma alternativa di risoluzione delle controversie in sede di tribunal è utilizzata nel campo della previdenza e assistenza a livello sociale, ove il legislatore inglese ha voluto garantire una risposta dello Stato più veloce e adatta a proporre una tutela più in linea con le esigenze di giustizia dei cittadini. La definizione che risulta dal Black’s Law Dictionary è molto più sintetica e non tiene conto delle riflessioni di cui sopra per ciò che attiene il ruolo rivestito dai tribunal nel sistema legale inglese: a court or other adjudicatory body oppure the seat, bench or place where a judge sits. Dunque, in base a tali premesse di carattere sostanziale, every court is a tribunal but not every tribunal is a court. Alla luce di quanto sopra esplicato, la court of law è un organo istituito per legge ed esercente il potere giurisdizionale, distinto dagli organi preposti a esercitare il potere legislativo ed esecutivo 9. Secondo tale impostazione, va allora ricollegata una relativa autonomia e indipendenza al potere giurisdizionale che, a seguito della riforma introdotta dal Constitutional Reform Act del 2005, ha dato inizio a una nuova era nell’ambito del sistema legale inglese.

L’istituzione dal 1° ottobre 2009 della Supreme Court che è stata definita “the highest court in the United Kingdom” ha comportato una sorta di rivoluzione nella compagine del sistema giuridico inglese. Tale organo ha assunto il ruolo di “replacing the Appellate Committee of the House of Lords” principalmente con il compito di “hear civil cases from England, Wales, Northern Ireland and Scotland as well as criminal appeal cases from England, Wales and Northern Ireland 10 (omissis)”.

 Uno degli aspetti innovativi della riforma, oltre al fatto di mirare a una clear separation of powers, concerne anche la volontà della Corte di svolgere il proprio ruolo all’insegna della trasparenza, concedendo per esempio ai media di poter acquisire immagini registrate delle udienze e la possibilità al pubblico di poter accedere agli uffici giudiziari. Il Presidente della Corte Suprema ha espresso, nell’ambito del comunicato n.1/09, che “For the first time, we have a clear separation of power between the legislature, the judiciary and executive in the United Kingdom. This is important. It emphasises the independence of the judiciary, clearly separating those who make the law from those who administer it”.

Alla luce della riforma, la Consulta è composta da 12 giudici nominati da un organo ad hoc, la Judicial Appointments Commission, e a capo del Judicial System c’è il Lord Chief Justice che ora ricopre il ruolo che prima dell’entrata in vigore della nuova normativa spettava al Lord Chancellor.

Prima delle nuove disposizioni, nell’ambito del Constitutional Reform Bill 2004, il governo aveva espresso la volontà, non unanimemente condivisa, di abolire la figura del Lord Chancellor. Tale obiettivo è stato oggetto di numerosi dibattiti, finché non è naufragato definitivamente per poi procedere con l’attuale disciplina normativa che ha stabilito di mantenere nell’ambito del sistema legale inglese la figura del Lord Chancellor, pur avendo imposto una restrizione rilevante dei suoi ampi poteri. In particolare, con decorrenza già dall’aprile 2006, è stato ampiamente circoscritto il potere di nomina dei giudici che il Lord Chancellor ha da sempre esercitato. Infatti, alla stregua delle nuove disposizioni, egli ha mantenuto il potere di nomina dei lay justices 11, giudici non togati, che operano all’interno delle magistrate courts 12, ma nell’esercitare tale potere è sottoposto al duty of consultation 13, obbligo di sentire il parere della Judicial Appointments Commission, prima di procedere alla loro designazione.

Nel novero della riforma, i giudici, secondo quanto dispone il Constitutional Reform Act 2005 s.61, devono essere designati dalla commissione istituita ad hoc, Judicial Appointments Commission, che deve procedere alla nomina tenendo conto di alcuni parametri fondamentali: merit and good character. Inoltre, altro aspetto interessante per ciò che attiene la nuova procedura per l’investitura dei giudici è l’encouragement of diversity 14. Leggendo il disposto legislativo, si notano i termini merit e good character sui quali è opportuno fare alcune brevi considerazioni riguardo la loro interpretazione. Per ciò che attiene merit, basterebbe semplicemente far riferimento al percorso formativo e professionale del candidato, e sul concetto di merito è più semplice l’identificazione di parametri all’uopo stabiliti. Ma se ci si concentra sulla formula good character, si potrebbero riscontrare maggiori difficoltà sul piano dell’interpretazione. A titolo di esempio, nel settore della eligibility relativa all’ottenimento della cittadinanza inglese, sono previsti alcuni requirement tra cui anche il good character che in tal ambito viene esplicato come di seguito: “We consider you to be of good character if you show respect for the rights and freedom of the United Kingdom, have observed its laws and fulfilled your duties and obligations as a resident” 15. Tuttavia, per l’analisi che si sta conducendo, tale definizione non può essere mutuata in toto anche se può dare un’idea, seppur approssimativa, del requisito del good character. Nel caso sopraenunciato, si rileva un relativo grado di ambiguity afferente alle formule espressive contenute in un testo giuridico, e ai fini dell’interpretazione è importante avviare un lavoro di comparazione tra diverse fonti afferenti alla stessa formula espressiva per individuare con maggiore precisione il concetto dettato in questo caso specifico dal legislatore.

Nel proseguire la disamina su alcuni aspetti terminologici rilevanti concernenti l’ambito oggetto di analisi, è opportuno fare menzione della formula espressiva leapfrog procedure che vuol dire effettuare un ricorso, impugnando l’atto non di fronte al giudice immediatamente sovraordinato nella gerarchia giurisdizionale, ma procedendo per saltum. Tale ultima formula è utilizzata nel sistema giurisdizionale italiano per indicare il ricorso per saltum in Corte di Cassazione, ossia per indicare il passaggio diretto dal Tribunale di primo grado all’impugnazione di fronte alla Corte Suprema, senza procedere, come di consueto, a impugnare l’atto dinanzi alla Corte d’Appello.

Altre forme espressive che in tale campo predominano sono la parola overrule, che significa to set aside the rule of a lower court, ma è importante sottolineare che tale parola possiede molteplici accezioni, quali ad esempio, ‘annullare’, ‘rovesciare’, ‘cambiare’ (riferito ad esempio a un sistema di governo). Oppure il termine reverse che vuol dire ‘ribaltare’ e si riferisce a una sentenza che in sede di impugnazione viene ribaltata. Una forma simile è overturn che indica sempre il capovolgere una decisione giudiziale. Inoltre, al fine di rendere il quadro più esaustivo sul piano delle espressioni utilizzate in campo giurisdizionale, va fatto riferimento al vocabolo quash 16 che significa to annul, to render void, ossia ‘annullare’. A tale formula espressiva si può ricollegare il termine ‘cassare’, ‘cancellare’ che a sua volta riconduce a Corte di Cassazione che in Italia è il massimo organo giurisdizionale deputato a decidere su questioni procedurali, non di merito, provenienti da organi giudiziali gerarchicamente sottoposti. Anche negli USA, la Supreme Court svolge un ruolo fondamentale pur avendo come riferimento la Costituzione americana che, a differenza del sistema inglese, funge da elemento centrale del sistema e alla quale il massimo organo giurisdizionale fa riferimento.

Alla luce di quanto esplicato, ci si chiede ora quale sarà il futuro della UK Supreme Court e quali effetti pratici porterà la grande riforma che in questa sede si è cercato sommariamente di introdurre. È possibile solo auspicare che, avendo il Regno Unito scelto di accostarsi agli altri paesi occidentali in termini di gestione della giustizia e perseguendo, in tal senso, il principio della separazione dei poteri dello Stato, ci siano maggiori punti di convergenza su altre importanti questioni sul piano europeo e internazionale.




Bibliografia

Black’s Law Dictionary, Thomson West, 2004.

Collins Internet-linked Dictionary of Law, Collins 2006.

Ingman, T., The English Legal Process, Oxford University Press, 2008.

 

Sitografia

http://www.etymonline.com

http://www.justice.gov.uk/about/supremecourt.htm

http://www.opsi.gov.uk/Acts/

http://www.supremecourt.gov.uk/

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/eligibility/goodcharacter/

 

 
     
 
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1  Data della prima riunione ufficiale della Consulta.

2  Fino al Constitutional Reform Act 2005, è stato l’organo giurisdizionale all’apice della gerarchia giurisdizionale, le cui decisioni potevano essere ribaltate da una legge ordinaria promanante dal Parlamento, oppure da una successiva decisione dello stesso Judicial Committee of the House of Lords. Infine, per esigenze di completezza, è opportuno citare anche una terza modalità che era prevista per riformare le sentenze emesse da tale organo giurisdizionale: una successiva pronuncia del Judicial Committee of the Privy Council.

3  Il Preamble relativo a tale normativa statuisce che trattasi di: “An Act to make provision for modifying the office of Lord Chancellor, and to make provision relating to the functions of that office; to establish a Supreme Court of the United Kingdom, and to abolish the appellate jurisdiction of the House of Lords; to make provision about the jurisdiction of the Judicial Committee of the Privy Council and the judicial functions of the President of the Council; to make other provision about the judiciary, their appointment and discipline; and for connected purposes”.

4  Ossia il Judicial Committee of the House of Lords.

5  Figura sui generis all’interno del sistema legale inglese che, inter alia, oltre a far parte del Cabinet (ingerendosi direttamente del potere esecutivo) aveva, prima del Constitutional Reform Act 2005, un’ampia congerie di poteri sia in ambito legislativo (a titolo di esempio, presiedeva la House of Lords) che giudiziario (aveva potere di nomina dei giudici ed era a capo del potere giudiziario), e che tale riforma ha profondamente modificato.

6  Termine che si riferisce a try,examine judiciously, sit in judgment e che deriva dal francese antico trier.

7  La risoluzione alternativa delle controversie attraverso strumenti diversi dalla litigation, ossia la tutela giurisdizionale dei diritti, come ad esempio negotiation, mediation, conciliation e arbitration.

8  Definizione tratta dal Collins Internet-Linked Dictionary of Law, Collins, 2006.

9  Ingman, T., The English Legal Process, Oxford University Press, 2008.

10  Press Notice 01/09, Supreme Court of the United Kingdom.

11  Definizione tratta da Courts Act 2003, s.9 “In this Act “lay justice” means a justice of the peace who is not a District Judge (Magistrates' Courts.Tale disposizione va letta con il successivo comma (s.10) che afferisce specificamente al potere di nomina del Lord Chancellor legittimato, in tale ambito, a mantenere un potere di nomina dei giudici relativamente autonomo.

12  Organo giurisdizionale competente in materia penale, in particolare per le summary offense e petty crime, reati di minore entità, meno gravi.

13  Obbligo di consultazione imposto dal Courts Act 2003 il cui Preamble dispone che tale normativa è:“An Act to make provision about the courts and their procedure and practice; about judges and magistrates; about fines and the enforcement processes of the courts; about periodical payments of damages; and for connected purposes”.

14  Secondo quanto statuisce il Constitutional Reform Act 2005 s.64(1): “The Commission, in performing its functions under this Part, must have regard to the need to encourage diversity in the range of persons available for selection for appointments”.

15  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/eligibility/goodcharacter/

16  Dal latino quassare, ‘cassare’, ‘cancellare’.

 

 
     
 
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