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Lo scorso 1° ottobre 2009 1
ha segnato l’inizio di una nuova era: il compimento di una riforma
rivoluzionaria del millenario sistema legale inglese che riguarda,
inter alia, l’istituzione della
Supreme Court, massimo organo
giurisdizionale che si sostituisce al
Judicial Committee of the House of Lords 2. Il
Constitutional Reform Act del 2005 3, la normativa contenente la riforma,
ha aperto un nuovo scenario nel campo della giurisdizione inglese e ha mostrato
una volontà del legislatore inglese a uniformarsi, almeno dialetticamente, al
principio della separation of powers secondo cui il legislative, l’executive e il judicial power
dovrebbero estrinsecarsi secondo un regime di indipendenza. Il fatto che prima
di questa trasformazione il supremo organo giurisdizionale 4 fosse incardinato all’interno della
House of Lords costituiva, insieme
anche alla questione della eterogenea congerie di poteri attribuiti al
Lord Chancellor 5, una violazione evidente di tale
principio.
Per iniziare a descrivere il fenomeno oggetto di analisi, è opportuno tenere
come punto essenziale di riferimento gli aspetti di ordine terminologico
relativi a tale settore che sono la ratio
dell’attività di ricerca che conduciamo in questa sede. Vale dunque la pena di
aprire la presente trattazione con i termini
trial e process che non presentano difficoltà
di carattere traduttivo, ma meritano una breve digressione in merito al loro
utilizzo nel campo dell’inglese giuridico. Il primo vocabolo è
trial 6,
act or process of testing, ‘processo’;
nel settore della tutela giurisdizionale dei diritti, processo significa sequela
di atti che prevede come momento conclusivo un atto giurisdizionale, una
sentenza, judicial decision. Tale
forma espressiva si differenzia dalla parola
procedure,
fact or manner of proceeding, procedura che indica,
sic et simpliciter, una sequela di
atti. Pertanto, se dobbiamo riferirci a un concetto più ampio, che possa magari
anche ricomprendere procedure giurisdizionali, possiamo utilizzare il termine
process che come accezione generale
corrisponde al concetto di fact of being
carried on, e nel settore
giuridico si riferisce al course of action
of a suit at law che è di chiara derivazione latina e ha una valenza
semantica più ampia rispetto al termine
trial. Tale ultimo termine può
essere suscettivo di utilizzazione laddove ci si voglia riferire al processo e
più in particolare per intendere il processo giurisdizionale. Infatti, se si ha
esigenza di riferirsi all’English Legal
Process, intendiamo tutto il sistema nel suo insieme, includendo nel
concetto anche le alternative dispute
resolutions 7 e l’attività giudicante svolta dai
tribunal. A tal riguardo, può giovare
una breve e circostanziata descrizione e comparazione dei termini
tribunal e
court. La definizione di court è, secondo quella offerta
dal Collins Internet-Linked Dictionary of Law, “an authority having power to adjudicate
in civil, criminal, military, or ecclesiastical matters; the judge or judges
having such authority”. Tale definizione fa
riferimento esplicito sia all’autorità investita del potere di giurisdizione che
al giudice unico o in sede collegiale in possesso di tale autorità: di qui già
emerge la natura relativamente composita del termine oggetto della presente
indagine.
Mentre il Black’s Law Dictionary propone molteplici accezioni e in particolare “a governmental body consisting of one or
more judges who sit to adjudicate disputes and administer justice”, oppure “the judge or judges who sit on such a
governmental body”, e tralasciando poi taluni riferimenti che ineriscono
nello specifico il sistema americano, è opportuno far riferimento a “the locale for a legal proceeding”, e
ancora “the building where the judge or
judges convene to adjudicate disputes and administer justice”.
Pertanto, alla stregua delle definizioni che
precedono, il termine court va
riferito sia all’autorità investita del potere giurisdizionale, intesa come
istituzione, ma anche uti singulus,
ossia facendo riferimento al giudice monocratico come pure ai giudici in
composizione collegiale. Inoltre, va segnalato che con tale parola si fa
riferimento anche alla sede giurisdizionale in senso concreto, ossia l’aula dove
ha luogo il giudizio e altresì l’intero stabile che ospita gli uffici
giudiziari.
Passando in rassegna il termine
tribunal, va segnalato che corrisponde più in generale a “a body convened to hear a dispute.
While a court is a kind of tribunal, the word is often used for something
which is not a court. In the constitutional law of the UK, an alternative forum for the
resolution of disputes instead of the ordinary courts” 8.
In particolare, tale ultima forma alternativa di
risoluzione delle controversie in sede di
tribunal è utilizzata nel campo della previdenza e assistenza a livello
sociale, ove il legislatore inglese ha voluto garantire una risposta dello Stato
più veloce e adatta a proporre una tutela più in linea con le esigenze di
giustizia dei cittadini. La definizione che risulta dal Black’s Law Dictionary è
molto più sintetica e non tiene conto delle riflessioni di cui sopra per ciò che
attiene il ruolo rivestito dai tribunal
nel sistema legale inglese: a court or
other adjudicatory body oppure the
seat, bench or place where a judge sits. Dunque, in base a tali premesse di carattere sostanziale,
every court is a tribunal but not every
tribunal is a court. Alla luce di
quanto sopra esplicato, la court of law
è un organo istituito per legge ed esercente il potere giurisdizionale, distinto
dagli organi preposti a esercitare il potere legislativo ed esecutivo 9. Secondo tale impostazione, va
allora ricollegata una relativa autonomia e indipendenza al potere
giurisdizionale che, a seguito della riforma introdotta dal
Constitutional Reform Act del 2005, ha
dato inizio a una nuova era nell’ambito del sistema legale inglese.
L’istituzione dal 1° ottobre 2009 della
Supreme Court che è stata definita “the
highest court in the United Kingdom” ha comportato una sorta di rivoluzione
nella compagine del sistema giuridico inglese.
Tale organo ha assunto il ruolo di “replacing the
Appellate Committee of the House of Lords” principalmente con il compito di
“hear civil cases from England, Wales,
Northern Ireland and Scotland as well as criminal appeal cases from England,
Wales and Northern Ireland 10 (omissis)”.
Uno degli aspetti innovativi della
riforma, oltre al fatto di mirare a una
clear separation of powers, concerne anche la volontà della Corte di
svolgere il proprio ruolo all’insegna della trasparenza, concedendo per esempio
ai media di poter acquisire immagini registrate delle udienze e la possibilità
al pubblico di poter accedere agli uffici giudiziari.
Il Presidente della Corte Suprema ha espresso, nell’ambito del comunicato n.1/09, che “For the first time, we have a clear separation of power between the legislature, the
judiciary and executive in the United Kingdom. This is important. It emphasises the
independence of the judiciary, clearly separating those who make the law from
those who administer it”.
Alla luce della riforma, la Consulta è composta da 12 giudici nominati da
un organo ad hoc,
la
Judicial Appointments Commission, e a capo del
Judicial System c’è il
Lord Chief Justice che ora ricopre il
ruolo che prima dell’entrata in vigore della nuova normativa spettava al
Lord Chancellor.
Prima delle nuove disposizioni, nell’ambito del
Constitutional Reform Bill 2004, il
governo aveva espresso la volontà, non unanimemente condivisa, di abolire la
figura del Lord Chancellor. Tale
obiettivo è stato oggetto di numerosi dibattiti, finché non è naufragato
definitivamente per poi procedere con l’attuale disciplina normativa che ha
stabilito di mantenere nell’ambito del sistema legale inglese la figura del
Lord Chancellor, pur avendo imposto
una restrizione rilevante dei suoi ampi poteri. In particolare, con decorrenza
già dall’aprile 2006, è stato ampiamente circoscritto il potere di nomina dei
giudici che il Lord Chancellor ha da
sempre esercitato. Infatti, alla stregua delle nuove disposizioni, egli ha
mantenuto il potere di nomina dei lay
justices 11,
giudici non togati, che operano all’interno delle
magistrate courts 12, ma nell’esercitare tale potere è
sottoposto al duty of consultation 13, obbligo di sentire il parere della
Judicial Appointments Commission,
prima di procedere alla loro designazione.
Nel novero della riforma, i giudici, secondo quanto dispone il
Constitutional Reform Act 2005 s.61,
devono essere designati dalla commissione istituita
ad hoc,
Judicial Appointments Commission, che deve procedere alla nomina tenendo conto di alcuni parametri fondamentali: merit and good character. Inoltre, altro aspetto interessante
per ciò che attiene la nuova procedura per l’investitura dei giudici è l’encouragement of diversity 14. Leggendo il disposto legislativo, si
notano i termini merit e
good character sui quali è opportuno
fare alcune brevi considerazioni riguardo la loro interpretazione. Per ciò che
attiene merit, basterebbe
semplicemente far riferimento al percorso formativo e professionale del
candidato, e sul concetto di merito è più semplice l’identificazione di
parametri all’uopo stabiliti. Ma se ci si concentra sulla formula
good character, si potrebbero
riscontrare maggiori difficoltà sul piano dell’interpretazione.
A titolo di esempio, nel
settore della eligibility relativa
all’ottenimento della cittadinanza inglese, sono previsti alcuni
requirement tra cui anche il
good character che in tal ambito viene
esplicato come di seguito: “We consider
you to be of good character if you show respect for the rights and freedom of
the United Kingdom, have observed its laws and fulfilled your duties and
obligations as a resident” 15. Tuttavia, per l’analisi che si sta
conducendo, tale definizione non può essere mutuata
in toto anche se può dare un’idea, seppur approssimativa, del requisito del
good character. Nel caso
sopraenunciato, si rileva un relativo grado di
ambiguity afferente alle formule espressive contenute in un testo giuridico, e ai fini
dell’interpretazione è importante avviare un lavoro di comparazione tra diverse
fonti afferenti alla stessa formula espressiva per individuare con maggiore
precisione il concetto dettato in questo caso specifico dal legislatore.
Nel proseguire la disamina su alcuni aspetti terminologici rilevanti concernenti
l’ambito oggetto di analisi, è opportuno fare menzione della formula espressiva
leapfrog procedure che vuol dire
effettuare un ricorso, impugnando l’atto non di fronte al giudice immediatamente
sovraordinato nella gerarchia giurisdizionale, ma procedendo
per saltum. Tale ultima formula è
utilizzata nel sistema giurisdizionale italiano per indicare il ricorso
per saltum in Corte di Cassazione,
ossia per indicare il passaggio diretto dal Tribunale di primo grado
all’impugnazione di fronte alla Corte Suprema, senza procedere, come di
consueto, a impugnare l’atto dinanzi alla Corte d’Appello.
Altre forme espressive che in tale campo predominano sono la parola
overrule, che significa to set aside the rule of a
lower court, ma è importante
sottolineare che tale parola possiede molteplici accezioni, quali ad esempio,
‘annullare’, ‘rovesciare’, ‘cambiare’ (riferito ad esempio a un sistema di
governo). Oppure il termine reverse
che vuol dire ‘ribaltare’ e si riferisce a una sentenza che in sede di
impugnazione viene ribaltata. Una forma simile è
overturn che indica sempre il capovolgere una decisione giudiziale. Inoltre, al fine di
rendere il quadro più esaustivo sul piano delle espressioni utilizzate in campo
giurisdizionale, va fatto riferimento al vocabolo
quash 16 che significa
to annul, to render void, ossia ‘annullare’. A
tale formula espressiva si può ricollegare il termine ‘cassare’, ‘cancellare’
che a sua volta riconduce a Corte di Cassazione che in Italia è il massimo
organo giurisdizionale deputato a decidere su questioni procedurali, non di
merito, provenienti da organi giudiziali gerarchicamente sottoposti. Anche negli
USA, la Supreme Court
svolge un ruolo fondamentale pur avendo come riferimento
la Costituzione
americana che, a differenza del sistema inglese, funge da elemento centrale del
sistema e alla quale il massimo organo giurisdizionale fa riferimento.
Alla luce di quanto esplicato, ci si chiede ora quale sarà il futuro della
UK Supreme Court e quali effetti
pratici porterà la grande riforma che in questa sede si è cercato sommariamente
di introdurre. È possibile solo auspicare che, avendo il Regno Unito scelto di
accostarsi agli altri paesi occidentali in termini di gestione della giustizia e
perseguendo, in tal senso, il principio della separazione dei poteri dello
Stato, ci siano maggiori punti di convergenza su altre importanti questioni sul
piano europeo e internazionale.
Bibliografia
Collins
Internet-linked Dictionary of Law, Collins 2006.
Ingman, T.,
The English Legal Process, Oxford University
Press, 2008.
Sitografia
http://www.etymonline.com
http://www.justice.gov.uk/about/supremecourt.htm
http://www.opsi.gov.uk/Acts/
http://www.supremecourt.gov.uk/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/eligibility/goodcharacter/
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